Il diritto esclusivo di pubblicare ed utilizzare
economicamente l’opera d’arte, in ogni sua forma e modo, appartiene all’autore
come stabilito dall’art. 12 della L. 633/41 e dall’art. 2577 c.c.
Tuttavia, è da considerarsi libero l’utilizzo di brani o parti della medesima
opera, escludendone l’uso per intero, purché avvenga per finalità informativa,
divulgativa, di critica e di discussione di avvenimenti e in conseguenza di ciò
non necessità di autorizzazione dell’autore dell’opera parzialmente riprodotta.
In tema di diritto d'autore, la libera utilizzazione mediante citazione,
riassunto o riproduzione di brani o parti di un opera protetta, trova fondamento
nell’art. 70 della L. 633/41 e nell’art. 10 della Convenzione di Berna (per la
protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con l. 20 giugno 1978
n. 399).
L'art. 70 ammette “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o
di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati
per uso di critica odi discussione, nei limiti giustificati da tali fini e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione
dell'equo compenso.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
La Convenzione di Berna, contiene un insieme di norme dirette a tutelare nel
modo più efficace possibile i diritti degli autori delle opere letterarie e
artistiche, l'art. 10 ammette la liceità di citazioni tratte da
un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di
articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a
condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella
misura giustificata dallo scopo.
Precisandosi che, restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi
dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per
quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o
artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni,
emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale
utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno
menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.
Pertanto, le summenzionate legislazioni prevedono limitazioni al diritto di
utilizzazione economica riservata all'autore, allorquando da un'opera protetta
vengono tratte parti o brani per specifiche finalità o entro precisi limiti che
dalle rispettive norme si ricavano.
Le norme citate prevedono fattispecie di libertà di utilizzazione che si pongono
come eccezionali, perché situate oltre i limiti dell'esclusiva riservata
all'autore ed appaiono di stretta interpretazione.(cfr. Corte cost. sent. n.
108 del 1995).
L'art. 70, della legge sul diritto d’autore, garantisce nei limiti della
citazione il diritto all’esercizio della critica, inteso quale libera
possibilità di discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici di
qualsiasi opera.
In primo luogo, la norma individua, in termini quantitativi seppure non
esattamente circoscritti, l’ambito di legittima citazione, affermando la liceità
di una riproduzione solo parziale dell’opera con esclusione dunque di qualsiasi
riproduzione che interessi l’opera nella sua integrità.
Inoltre la riproduzione delle opere deve soddisfare finalità di critica e di
discussione che devono dunque presiedere alla legittima utilizzazione della
citazione.
Pertanto, l'uso di brani di opere protette per finalità meramente illustrative
di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve
ritenersi estraneo all'ambito del citato art. 70 e quindi, illegittimo.
Quanto all'art. 10 della Convenzione di Berna, mentre rinvia, nel comma 2, alle
legislazioni nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a titolo
illustrativo (peraltro a fini di insegnamento), dichiara lecita la citazione
dell'opera se contenuta "nella misura giustificata dallo scopo", e richiede
quindi che la riproduzione parziale di un'opera per poter esser considerata
quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso,
quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.
(cfr. Cassazione civile , sez. I, 07 marzo 1997, n. 208).
Da non dimenticare che, la citazione o la riproduzione di brani o parti di
opera, deve essere accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera e del suo
autore, poiché, l’assenza di tali indicazioni, comporta l’obbligo di
risarcimento del danno all’autore dell’opera parzialmente riprodotta.