La
“liberatoria fotografica” è una dichiarazione scritta, rilasciata dal soggetto
fotografato con la quale autorizza il fotografo a pubblicare la propria
immagine.
Pertanto, ogni fotografo, sia o meno professionista, deve essere a conoscenza di
due norme fondamentali della L. 633/41 “c.d. legge d’autore”.
Art. 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. ……..
Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
Ogni
qualvolta vengono ritratte immagini di persone occorre richiedere la
liberatoria, con dispensa nel caso di persone note o nell’ipotesi di persone non
conosciute riprese nel corso di pubbliche manifestazioni o in situazioni
considerate di pubblico dominio.
Quest’ultima eccezione, “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltisi in pubblico” presuppone che, per la riproduzione di un ritratto, la
persona effigiata si trovi in un luogo pubblico ed in presenza di pubblico, non
deve trattarsi di ritratto “in primo piano” decontestualizzato dall’avvenimento,
bensì è necessario che si percepisca la sua presenza in un luogo pubblico e in
presenza del pubblico (ad esempio un tifoso allo stadio).
La “liberatoria” deve essere redatta in duplice copia, di cui una verrà trattenuta da colui che ha scattato la foto e l’altra verrà consegnata al soggetto fotografato.